In questa guida spieghiamo come scrivere una lettera di consegna chiavi immobile e proponiamo un fac simile lettera di consegna chiavi immobile da utilizzare come esempio.
Il modello editabile può essere scaricato sul proprio computer e compilato inserendo le informazioni mancanti nel modo spiegato all’interno della guida.
Indice
Come Scrivere una Lettera di Consegna Chiavi Immobile
Il contratto di locazione consente alle parti che lo stipulano di regolare il rapporto che li lega dall’oggetto dello stesso, cioè un immobile che può fungere da abitazione oppure da ufficio, avendo quindi una destinazione residenziale o commerciale a seconda dell’uso richiesto. La tipologia di contratto locativo può variare, dunque, in base alla funzione che il bene stesso può svolgere. Nella maggior parte dei casi vengono stipulati contratti di locazione ad uso abitativo secondo cui è necessario procedere con la registrazione del contratto stesso ai fini della sua validità, nonché ai fini della sua rilevanza dal punto di vista fiscale. L’istituto della locazione trova la sua disciplina a partire dall’articolo 1571 del Codice Civile. La locazione, infatti, è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra un bene, mobile o immobile, a vantaggio dell’altra dietro giusto corrispettivo o compenso. Le obbligazioni poste a carico del locatore, da un lato, e del conduttore o locatario, dall’altro, sono differenti e prevedono, nel primo caso, la consegna del bene, mobile o immobile, nonché il mantenimento dello stesso nella misura tale da consentirne il pieno godimento, mentre l’obbligazione principale posta a carico del conduttore è quella di pagare il canone pattuito oltre a ricevere la cosa in consegna. Il contratto di locazione può prevedere, inoltre, diverse clausole in ordine al deposito cauzionale ad esempio oppure ad eventuali obblighi specifici convenuti tra le parti. Per tutto ciò che non viene espressamente regolate da queste ultime risulta ovvio il riferimento alle norme codicistiche che disciplinano l’istituto stesso della locazione, oltre l’intervento della disciplina speciale.
Il contratto di locazione originariamente non prevedeva la forma scritta obbligatoria. Indubbiamente la forma scritta non è prevista ai fini della validità ed efficacia del contratto stesso, tuttavia essa diventa imprescindibile ai fini dell’onere probatorio. La forma scritta è resa possibile anche dalla registrazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al territorio considerato. Tale registrazione è, pertanto, obbligatoria per tutte le locazioni o affitti di beni immobili. L’obbligo di registrare il contratto sorge a carico sia del locatore che del locatario o conduttore entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto. Tuttavia, l’obbligo di registrazione non è applicabile a tutti quei contratti che non superino i trenta giorni annuali di locazione o affitto. La normativa speciale prevede, ad ogni modo, anche degli obblighi temporali per quanto riguarda i limiti stabiliti nella locazione dei fondi urbani in maniera specifica. Infatti, il contratto di locazione che abbia ad oggetto immobili urbani non può essere inferiore a quattro anni, rinnovabili per ulteriori quattro anni a meno che non intervengano delle cause che consentano il mancato rinnovo degli stessi oppure il recesso da comunicarsi in maniera preventiva almeno nei sei mesi precedenti, mediante notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Esiste anche la possibilità di stipulare contratti più brevi in considerazione dell’applicazione della cedolare secca e dunque della facoltà di pattuire una durata triennale con rinnovo biennale. Inoltre, è anche possibile stipulare contratti di durata annuale, sebbene soltanto nei casi specificamente stabiliti dalla legge. Pertanto, qualora il conduttore abbia bisogno di un tempo inferiore all’annualità per pattuire un determinato contratto di locazione, occorre che lo stesso giustifichi tale necessità con esigenze lavorative ovvero di studio.
Tra le obbligazioni che il contratto di locazione o di affitto fa sorgere in capo alle parti rilevano quelle relative alla consegna del bene, mobile o immobile, bene che deve essere consegnato nelle condizioni pattuite e comunque idonee a garantire il libero e pieno godimento del bene oggetto della locazione o dell’affitto stesso. Il locatore, ai sensi dell’articolo 1575 del Codice Civile, ha dunque obblighi specifici che mirano a soddisfare le aspettative del conduttore in relazione al bene di cui vuole godere. Infatti, il locatore è responsabile, parimenti, di ogni limitazione che possa subentrare o intervenire nel godimento del bene stesso, potendo essere chiamato a risponderne qualora non intervenga in maniera tempestiva oppure laddove la problematica fosse attribuibile direttamente al locatore stesso. Anche dal punto di vista della riparazione o della manutenzione del bene, il proprietario locatore è responsabile di ciò che intervenga in maniera straordinaria e non ordinaria sul bene stesso in ordine alle varie problematiche che possono verificarsi.
Se da una parte il locatore deve necessariamente garantire il godimento del bene, dall’altra il conduttore deve ricevere in consegna il bene trattandolo non con semplice rispetto e senza arrecare danno ma con la diligenza del buon padre di famiglia. L’articolo 1587 del Codice Civile pone a carico del conduttore anche l’obbligo di pagare il dovuto canone pattuito nel contratto stesso. Prima che abbia inizio il regolare pagamento in genere mensile del canone suddetto, il conduttore potrebbe dover versare anche un anticipo delle mensilità prestabilite, secondo quanto indicato nel contratto stipulato. Tale anticipo si risolve in un deposito cauzionale che non può mai superare l’importo relativo alle tre mensilità anticipate in riferimento al canone medesimo. Questo è quanto stabilito dalla normativa speciale che disciplina in maniera specifica le locazioni relative ai fondi urbani. Occorre, ad ogni modo, specificare che tale cauzione non rappresenta una caparra, pertanto la stessa andrà restituita al termine della locazione comprensiva degli interessi legali maturati in dipendenza dalla durata del contratto stesso.
Al momento della stipula del contratto di locazione il bene locato deve essere consegnato al conduttore, tuttavia l’immissione nel possesso del bene, nel caso si tratti di un bene immobile, viene identificata generalmente con il momento in cui il contratto stesso viene registrato. Infatti, in questo modo il conduttore conferma di essere entrato nella disponibilità del bene medesimo. Il conduttore, tra gli obblighi che la legge prevede a suo carico, presenta anche quello di riconsegnare, inevitabilmente, il bene locato alla scadenza del termine pattuito nel contratto di locazione stesso. Tale obbligazione viene adempiuta riconsegnando il bene nelle condizioni in cui esso è stato consegnato inizialmente al conduttore medesimo. Tuttavia, non è sufficiente riconsegnare le chiavi di un appartamento, ad esempio, per sentirsi al sicuro da eventuali attribuzioni di responsabilità che possono comportare conseguenze negative per il conduttore. Infatti, qualora il locatore, nel momento della riconsegna del bene, scopra eventuali danni arrecati all’immobile, lo stesso potrà trattenere la somma consegnata inizialmente a titolo di cauzione, somma che è finalizzata a garantire il locatore stesso contro eventuali danni o problematiche insorte durante il periodo in cui il bene è risultato locato.
Al fine di ottimizzare e rendere possibilmente pacifica la riconsegna di un bene, come nel caso della riconsegna delle chiavi di un appartamento, è necessario che il conduttore si tuteli tramite la sottoscrizione del verbale di riconsegna. Tale verbale può assumere la forma di una lettera ma assolve, ad ogni modo, la funzione di una dichiarazione, sottoscritta sia dal locatore che dal conduttore, volta a confermare o a valutare le condizioni in cui si trova la cosa nel momento in cui la stessa viene riconsegnata al legittimo proprietario. Infatti, prima di concludere il rapporto locatizio, è interesse del locatore verificare che la cosa sia stata mantenuta secondo la destinazione designata e, soprattutto, che non presenti danni di sorta, tali da menomare il bene stesso e tali da giustificare un’opportuna richiesta di risarcimento del danno. Dopo una verifica legittima da parte del locatore, il conduttore può sentirsi liberato dall’obbligazione di riconsegnare la cosa nello stato in cui gli era stata consegnata con la riconsegna delle chiavi, nel caso si tratti di un appartamento, e la definitiva sottoscrizione del verbale di riconsegna.
Modulo Lettera Consegna Chiavi Immobile
In questa sezione è possibile trovare un modello di lettera di consegna chiavi immobile editabile e compilabile da scaricare e stampare. Il fac simile lettera di consegna chiavi immobile presente è messo a disposizione in formato DOC, questo significa che il modulo può essere aperto e modificato utilizzando Word, per compilare la lettera inserendo i dati mancanti come spiegato in precedenza.
Trattandosi di un fac simile editabile, la lettera di consegna chiavi immobile può poi essere convertita in PDF, se necessario.