In questa guida spieghiamo come scrivere una lettera di richiesta danni generica e proponiamo un fac simile lettera di richiesta danni generica da utilizzare come esempio.
Il modello editabile può essere scaricato sul proprio computer e compilato inserendo le informazioni mancanti nel modo spiegato all’interno della guida.
Indice
Come Scrivere una Lettera di Richiesta Danni Generica
La pacifica convivenza in una qualsiasi società è spesso minata da comportamenti che ledono le aspettative altrui, sia in termini patrimoniali che non patrimoniali. Non si tratta soltanto di aspettative ma anche di comportamenti volti a soddisfare le esigenze altrui qualora sia esercitabile un determinato diritto. Qualora un soggetto leda la sfera giuridica di altri è, infatti, chiamato a rispondere delle proprie azioni od omissioni. La differenza tra queste ultime è data dal carattere attivo o passivo rispetto a ciò che di dovere occorre compiere. Il discorso relativo al diritto penale è diverso poiché la sanzione, detentiva o meno, mira a fungere da deterrente rispetto al compimento di certi atti, oltre che da riabilitazione del condannato, soprattutto nel caso sia comminata una pena detentiva. Il diritto privato, invece, considera la responsabilità dal punto di vista dell’inadempimento contrattuale, laddove esista un vincolo ad esso riferibile, oppure di natura extracontrattuale qualora non sussista alcun legame con altri individui che comunque subiscono una lesione di varia natura ad opera di un soggetto determinato. Anche la responsabilità precontrattuale viene annoverata, oggi, tra quelle di natura contrattuale, stante il carattere da contatto sociale che deriva dall’incontro con un soggetto oppure un operatore economico il quale sia titolare di obblighi di protezione e di informazione nei confronti dei consociati che con lo stesso vengono a trovarsi a contatto.
La responsabilità di natura civile, pertanto, ha ad oggetto la violazione delle norme di diritto privato, quale forma di legislazione atta a prevenire o a risolvere conflitti tra privati nei limiti della responsabilità contrattuale, precontrattuale oppure extracontrattuale.
La responsabilità contrattuale
La responsabilità contrattuale sorge in relazione ad un accordo che intercorre tra due o più soggetti. L’articolo 1218 del Codice Civile disciplina il caso in cui una parte risulti inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto stesso. La fonte, nella sua natura contrattuale, determina la differenza principale con la responsabilità extracontrattuale. Come da contratto, infatti, il debitore che non esegue esattamente la prestazione rispetto alla quale costui è obbligato è tenuto al risarcimento del danno qualora non provi che l’inadempimento oppure il suo ritardo non siano derivate da una causa imputabile allo stesso debitore. L’esecuzione della prestazione oggetto del contratto deve, dunque, risultare esatta. Ogni parte contrattuale a ciò obbligata deve, infatti, eseguire la prestazione con la diligenza richiesta dall’articolo 1176 del Codice Civile, in ossequio alla quale norma la diligenza deve essere parametrata anche in relazione all’attività esercitata. Infatti, un professionista o un operatore economico dovranno prestare un’attenzione diversa da quella del buon padre di famiglia rispetto al quale è valutabile la diligenza ordinaria. Nel caso in cui il debitore abbia agito all’interno di un’attività qualificata, quindi, si parla di debitore qualificato.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare il fondamento della sua pretesa creditoria. Questo significa che chi pretende qualcosa da un altro soggetto deve dimostrare concretamente di essere titolare del diritto corrispondente alla sua pretesa.
La responsabilità contrattuale, tuttavia, prevede un’inversione legale dell’onere della prova. Infatti, il creditore non deve dimostrare l’inadempimento del debitore ma, al contrario, il debitore deve assumersi l’onere di provare l’adempimento oppure una causa di inadempimento a lui non imputabile.
La responsabilità precontrattuale
Quando due parti si trovano in trattativa ma l’accordo ancora non è concluso, entrambe hanno comunque il dovere di comportarsi secondo buona fede. Infatti, l’ordinamento giuridico sanziona chi viola questo principio al fine di tutelare la parte contraente lesa nelle sue aspettative. L’articolo 1337 del Codice Civile disciplina propriamente questo aspetto, mentre l’articolo 1338 del Codice Civile attribuisce direttamente una responsabilità in capo a colui che, conoscendo una causa di invalidità contrattuale non ne abbia dato notizia all’altra parte, violando dunque il principio di buona fede.
La natura della responsabilità precontrattuale è, secondo la più recente giurisprudenza, contrattuale, poiché deriverebbe dal contatto sociale in funzione garantistica rispetto agli obblighi di protezione e di informazione che sorgono in capo alle parti. Allo stesso modo, la responsabilità precontrattuale mira a tutelare la parte che vede l’interruzione ingiustificata delle trattative sulla base del legittimo affidamento. Dunque le parti hanno diritto a non essere coinvolte in trattative infruttuose e a non subire inganni in fase di negoziazione. Tale interesse viene risarcito qualora leso poiché non esiste un obbligo di contrarre nel nostro ordinamento. Tale obbligo sussiste, in via eventuale, soltanto in costanza di un contratto preliminare, laddove la parte adempiente ha la facoltà di scegliere se chiedere il risarcimento del danno alla parte inadempiente oppure se adire le autorità giudiziarie per ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo mai sottoscritto.
La responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale risponde alla necessità di tutelare un soggetto da una eventuale lesione altrui in mancanza di un vincolo giuridico. L’articolo 2043 del Codice Civile rappresenta la norma cardine della responsabilità extracontrattuale, diversamente detta aquiliana. Il nome deriva da un’antica legge romana che strutturò per prima il principio del neminem laedere. In questo senso, chiunque procuri un danno ad un altro soggetto per dolo o colpa è tenuto a risarcire le conseguenze pregiudizievoli prodotte.
Comunemente si parla di produzione di atti illeciti quando si vuole indicare un’azione compiuta da un soggetto con dolo o colpa, intendendo per elemento della colpa i fattori di negligenza, imprudenza e imperizia. Si parla, diversamente, di fatto illecito qualora l’illiceità non dipenda esclusivamente da un comportamento umano ma qualora il suo intervento possa essere ricompreso o meno nello stesso secondo una mera eventualità. Chi pretende di essere risarcito invocando la responsabilità extracontrattuale deve, dunque, dimostrare non soltanto il danno e il nesso causale tra quest’ultimo e l’evento che lo ha prodotto ma anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa con il quale l’autore ha agito.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale
Le conseguenze derivanti dall’inadempimento contrattuale oppure dalla lesione prodotta per dolo o colpa nel caso della responsabilità extracontrattuale determinano per l’inadempiente l’obbligo di risarcire il danno al creditore. Il concetto di danno comprende al suo interno sia quello di danno evento, inteso come la lesione di un interesse considerato meritevole di tutela dall’ordinamento giuridico, sia quello di danno conseguenza, il quale si riferisce propriamente alle conseguenze pregiudizievoli prodotte a seguito dell’evento lesivo. Per interesse si intende un bene materiale o immateriale suscettibile o meno di valutazione economica il cui conseguimento può essere tutelato dall’ordinamento giuridico.
Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale. Nel primo caso si parla di un depauperamento in termini economici o comunque materiali, nel secondo caso si parla di lesioni che interessano la sfera morale o comunque non sempre qualificabile in termini economici. Qualora il danno sia definibile come patrimoniale, interviene la disciplina inserita negli articoli 1223 e 1226 del Codice Civile. La prima norma stabilisce la risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante, cioè la perdita subita e il mancato guadagno in quanto conseguenze immediate e dirette del danno stesso. La seconda individua la possibilità per il giudice stesso di valutare il danno qualora lo stesso non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Al fine di porre la parte inadempiente in condizione di conoscere la sua responsabilità è necessario notificare alla stessa una comunicazione in cui si dichiara la volontà di ottenere il risarcimento in relazione ad un evento di danno. La richiesta viene formulata, in genere, in concomitanza con una lettera di diffida ad adempiere in considerazione di eventuali scadenze oppure termini essenziali che la parte inadempiente non ha rispettato, generando così il diritto ad ottenere il risarcimento del danno stesso.
Modello di Lettera di Richiesta Danni Generica
In questa sezione è possibile trovare un modello di lettera di richiesta danni generica editabile e compilabile da scaricare e stampare. Il fac simile lettera di richiesta danni generica presente è messo a disposizione in formato DOC, questo significa che il modulo può essere aperto e modificato utilizzando Word, per compilare la lettera inserendo i dati mancanti come spiegato in precedenza.
Trattandosi di un fac simile editabile, la lettera di richiesta danni generica può poi essere convertita in PDF, se necessario.