In questa guida spieghiamo come scrivere una lettera di manleva e proponiamo un fac simile di lettera di manleva da utilizzare come esempio.
Il modello editabile può essere scaricato sul proprio computer e compilato inserendo le informazioni mancanti nel modo spiegato all’interno della guida.
Indice
Come Scrivere una Lettera di Manleva
La manleva è una tipologia di garanzia, reputata atipica e personale, che non trova un’espressa disciplina all’interno della nostra legge. Trattasi di un termine di cui viene spesso fatto uso nella prassi procedurale, nei casi in cui un soggetto terzo ne chiama in causa un altro per essere manlevato, ovverosia liberato da eventuale responsabilità nelle ipotesi di risarcimento patrimoniale.
Ma vediamo subito, e nel dettaglio, di cosa si tratta, qual è l’esatta definizione di manleva, i contenuti del patto di manleva e tutto ciò che aiuterà a meglio comprendere questa particolare forma di garanzia.
Come già brevemente anticipato, comunemente parlando si fa riferimento alla manleva in relazione alle ipotesi di esenzione della responsabilità. Non è un caso, infatti, che la manleva sia anche conosciuta con l’appellativo liberatoria. Ma a prescindere dai termini e dal loro uso, è grazie al patto o contratto di manleva se un soggetto, detto manlevante, oppure garante o mallevadore, può fare ricadere su di sé gli effetti di tipo patrimoniale derivanti dalla responsabilità di un’altra persona (in questo caso chiamata mallevata), verso un soggetto terzo.
In altre parole, trattasi di un patto tra due soggetti, in cui il primo assume l’obbligo di tenere il secondo libero da pretese vantate nei confronti di quest’ultimo.
Tutto ciò è possibile sia nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, o aquiliana, ex art. 2043 del Codice Civile, sia in quelle di responsabilità derivante da contratto.
Per fare un esempio concreto e per meglio comprendere in cosa consiste la manleva, è possibile indicare un tipico patto tra una società controllante e coloro che amministrano la società controllata, avente ad oggetto la promessa di manlevare gli amministratori della società “controllata” da quelle che vengono definite azioni di responsabilità esperite da creditori o da soci della società controllata.
Affinché questa tipologia di contratto sia valida, è tuttavia necessario che il soggetto mallevadore possieda un interesse definito di genere patrimoniale.
A ciò si aggiunge, e come abbiamo già avuto modo di anticipare in precedenza, che la manleva fa parte della categoria delle garanzie personali: è il manlevante a garantire personalmente, tramite la messa a disposizione del proprio patrimonio, il manlevato (cioè il debitore di un soggetto terzo). E di quelle atipiche: a differenza, ad esempio, della fideiussione, la manleva non è espressamente disciplinata e definita dalla legge. In particolare, essa rientra tra i negozi giuridici che, pur non essendo inseriti in un dettato normativo, sono comunque diffusi e noti nella prassi giuridica.
Trattasi, inoltre, di un patto unilaterale: la manleva si caratterizza per l’assenza di una controprestazione. Il manlevato non dovrà, pertanto, corrispondere alcunché al mallevante, a differenza di quanto accade nell’ambito di un normale contratto di compravendita (scambio della merce in cambio del prezzo pattuito).
Ma in cosa consiste esattamente la domanda di manleva? Innanzitutto, la domanda in questione è un vero e proprio atto, mediante il quale un soggetto esprime la richiesta di essere sollevato da una determinata domanda risarcitoria, qualora detto soggetto risulti soccombente in giudizio.
Come già brevemente anticipato, la domanda di manleva, processualmente parlando, viene formulata mediate la chiamata in causa di una terza parte, così come disciplinato dall’art. 106 del Codice di Procedura Civile. Esso, infatti, sancisce: “Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”.
Contenuti del patto di manleva
Essendo il patto di manleva un atto atipico, la regola è quella della libertà della forma e del contenuto, salvo alcune specificazioni. In primo luogo, sussiste l’imprescindibile osservanza di ciò che è prescritto dalle norme in materia di ordine pubblico e imperative. In secondo luogo, è imposta l’ottemperanza di quanto stabilito in tema di sottoscrizione delle clausole “vessatorie”.
In ogni caso, il patto deve indicare: il limite temporale massimo di “assunzione del debito” (altrimenti l’accordo viene considerato nullo), nonché l’evento dal quale deriva l’obbligazione. Al contrario, invece, all’interno del patto non dovrà essere stabilito alcun importo massimo.
Entrando più nel dettaglio e facendo maggiore chiarezza sull’argomento, il patto di manleva dovrà
-Essere stipulato a fronte di interessi considerati meritevoli di una tutela.
-possedere un oggetto “determinato” oppure “determinabile”. In questo caso si fa riferimento all’art. 1346 del Codice Civile.
-stabilire un tetto di garanzia. Qui si riprende l’art. 1938 del Codice Civile.
-non essere inerente a una condotta che sia o dolosa o improntata su colpa grave.
Come sopra rammentato, la dichiarazione di manleva (nella prassi comune nota anche come lettera di manleva) può essere considerata una specie di liberatoria: il mallevadore si impegna a sollevare da responsabilità il mallevato, relativamente ad un certo evento.
Sulla scorta di ciò, si evidenzia come si tratti di un negozio giuridico particolare, considerando che può sorgere quale contratto disciplinato dall’art. 1333 del Codice Civile (con obbligazioni “del solo proponente”).
In un simile contesto, la proposta di manleva diviene non più revocabile quando raggiunge il soggetto destinatario. Si perfezionerà, poi, con l’assenza di esplicito rifiuto da parte di quest’ultimo.
Si ricorda, infatti, che il soggetto beneficiario non ha in capo nessuna obbligazione: egli otterrà unicamente un vantaggio, ragion per cui non è richiesto nulla di più di un patto che potremmo definire semplificato.
Generalmente, nei contratti di tipo unilaterale, come appunto il contratto di manleva, la sottoscrizione dello stesso (contenente la dichiarazione) da parte del mallevato, può non essere presente. E ciò sulla base del fatto che, come già accennato, il tutto si perfeziona nel caso in cui il destinatario non esterni il proprio rifiuto.
Patto di manleva e dichiarazione di manleva – In cosa si differenziano
Per fare maggiore chiarezza sul tema in esame, vediamo adesso in cosa si differenziano esattamente il patto di manleva e la dichiarazione di manleva.
Per iniziare, nella dichiarazione di manleva è contenuto l’obbligo del mallevadore di esonerare il soggetto mallevato da responsabilità di tipo patrimoniale. Fa parte dei contratti con “obbligazioni del solo proponente” o unilaterali e, al pari di istituti quali ad esempio la fideiussione, si perfeziona mediante l’assenza di rifiuto.
È possibile che la lettera di manleva (o, appunto, dichiarazione), contenga la mera sottoscrizione del soggetto dichiarante, giacché essa non avrebbe rilievo alcuno relativamente all’efficacia di detta garanzia.
Riguardo invece al patto di manleva (comunemente noto anche col termine di clausola di manleva), esso è disciplinato nell’ambito di un contesto contrattuale più grande (come potrebbe essere quello, ad esempio, dei contratti di leasing). Trattasi di un vero e proprio accordo tra il soggetto mallevadore e il mallevato, grazie al quale il mallevadore assume l’obbligo di sollevare il mallevato da pretese di tipo patrimoniale, scaturite da un fatto o da un evento ben preciso.
Il patto di manleva, a differenza della dichiarazione, contiene le firme di entrambi i soggetti. Più nel dettaglio, se le parti sono un professionista e il relativo consumatore, la clausola relativa alla manleva deve essere “specificatamente sottoscritta”. Il tutto sulla base del Codice del Consumo e sull’articolo 1341 del Codice Civile.
Manleva e i relativi divieti
Venendo adesso ai divieti relativi alla disciplina della manleva, l’articolo 1229 del Codice Civile sancisce espressamente che ogni patto finalizzato a “escludere” la responsabilità del soggetto debitore “per dolo” oppure per colpa considerata grave, è nullo. Tale norma comprendere sia la responsabilità derivante da contratto, sia la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’articolo 2043 del Codice Civile (la cosiddetta responsabilità aquiliana).
Essa palesa il divieto del “pactum ne dolus praestetur”, ed è stata istituita per garantire il soggetto creditore, nonostante si tratti di un impegno assolutamente minimo da parte del debitore. In sostanza, il creditore deve essere tutelato dalla responsabilità del debitore “per dolo o colpa grave”.
Di contro, sono ammesse le clausole che esonerano la responsabilità del debitore per colpa reputata lieve, tranne nelle ipotesi in cui siano poste in violazione di una qualunque norma di ordine pubblico. Nella specie, le norme cosiddette di ordine pubblico sono finalizzate a soddisfare “la garanzia giuridica” in relazione ai tipici bisogni della società: obblighi di natura sanitaria, familiare e così via.
Per fare un esempio concreto: sono affette da nullità tutte quelle clausole che esonerano il debitore da responsabilità per eventuali “danni” alla persona. In questo caso, infatti, la clausola avrebbe ad oggetto un obbligo inerente all’integrità del soggetto creditore.
Manleva e clausole vessatorie
A questo punto appare opportuno fare una distinzione tra le cause che limitano e escludono la responsabilità, e le cause che limitano l’oggetto del patto di manleva.
In particolare, se una clausola è finalizzata ad esonerare la responsabilità, essa dovrà essere necessariamente approvata per iscritto (“doppia sottoscrizione”): alla luce degli articoli 33 e 34 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, relativamente ai contratti “dei consumatori”; sulla base dell’articolo 1341 del Codice Civile, comma secondo, nei casi che non riguardano la disciplina “consumeristica”).
Oltre a ciò, la clausola può essere dichiarata nulla qualora si verifichi un’ipotesi di inadempimento dovuto da dolo oppure “colpa grave”.
Per fare un esempio concreto possiamo citare il contratto “di assicurazione”, stipulato dall’assicuratore (trattasi, infatti, di contratto unilaterale), ove sono considerate clausole che limitano la responsabilità quelle volte a frenare le “conseguenze” della colpa, dell’eventuale inadempimento o che “escludono il rischio garantito”.
Sono, invece, inerenti all’oggetto dell’accordo e quindi non subiscono il regime di “doppia sottoscrizione” tutte quelle clausole che definiscono il “rischio garantito”.
Posto quanto appena enunciato, le clausole di manleva fanno parte delle clausole limitative e di esclusione del “rischio garantito”. Ne consegue che devono obbligatoriamente essere sottoscritte, pena la loro mancanza di validità.
Patto di manleva e dichiarazione di manleva – Ipotesi di nullità
Il patto di manleva viene considerato affetto da nullità quando è finalizzato a esonerare il debitore dai danni che derivano da un comportamento doloso, giacché reputato contrario all’ordine pubblico.
Per analogia, possiamo infatti constatare, ad esempio, che nei contratti di assicurazione non è previsto un indennizzo qualora sussista il dolo (così come prescritto dall’articolo 1900 del Codice Civile).
Vi è tuttavia un’eccezione, la quale rende comunque valida la manleva: stiamo parlando delle ipotesi in cui la condotta dolosa si riferisce all’ausiliario del soggetto mallevato.
Riprendendo l’esempio precedente, perfino in ambito assicurativo è sancito che l’assicuratore è tenuto a rispondere per eventuali danni provocati da dolo di coloro che si trovano “alle dipendenze dell’assicurato”.
Infine, sempre per interpretazione analogica del Codice Civile (stavolta in riferimento all’articolo 1915 del Codice), il mallevato che non si adoperi per fare quanto in suo potere per aggirare, oppure per ridurre il danno (comunemente definito come “obbligo di salvataggio”), perderà il beneficio e quindi la facoltà di ottenere la manleva.
Esempio di Lettera di Manleva
Proponiamo di seguito un esempio di lettera di manleva, utile per chi desidera scrivere questo tipo di comunicazione.
Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………………….………. il ………………………… Professione ……………………………… Residente in via …………………………………………………………. n° ………..
Cap ………………. Città ………………………………………………………………………..……………. Provincia ………
Recapito telefonico ………………………………… Email ………………………………
Documento d’identità ………………………………. numero …………………………
in relazione …………………………………..
D I C H I A R A
di sollevare …………………………………… da ogni responsabilità connessa all’utilizzo ……………………
oppure
di manlevare nel modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo ………………. da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi , ecc. nell’eventualità di ……………………..
Luogo e data
Firma
Fac Simile Lettera di Manleva
In questa sezione è possibile trovare un modello di lettera di manleva editabile e compilabile da scaricare e stampare. Il fac simile lettera di manleva presente è messo a disposizione in formato DOC, questo significa che il modulo può essere aperto e modificato utilizzando Word, per compilare la lettera inserendo i dati mancanti come spiegato in precedenza.
Trattandosi di un fac simile editabile, la lettera di manleva può poi essere convertita in PDF, se necessario.