In questa guida spieghiamo come scrivere una lettera di impegno all’assunzione e proponiamo un fac simile lettera di impegno all’assunzione da utilizzare come esempio.
Il modello editabile può essere scaricato sul proprio computer e compilato inserendo le informazioni mancanti nel modo spiegato all’interno della guida.
Indice
Come Scrivere una Lettera di Impegno all’Assunzione
Trovare dei dipendenti validi e qualificati da impiegare presso la propria impresa può rivelarsi una attività molto complicata. Spesso e volentieri capita poi che la persona perfetta per il posto vacante sia già occupata e alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Non c’è bisogno di scoraggiarsi o rinunciare perché potrebbe capitare che questa persona si dimostri disponibile a cambiare ed accettare la proposta da voi formulata, ma rimane un problema: il dipendente non potrà essere immediatamente disponibile perché dovrà rispettare l’obbligo di preavviso contrattualmente previsto.
In tali circostanze può tornarvi decisamente utile la lettera di impegno all’assunzione.
Vediamo, di seguito, di cosa si tratta.
La lettera di impegno all’assunzione è una scrittura privata, intesa come documento in cui le parti manifestano le proprie volontà, obbligatoriamente in forma scritta, che può essere ricondotta, in termini di efficacia, al contratto preliminare.
Le tipologie di lettere di impegno all’assunzione sono due: vincolante sia per datore di lavoro che per lavoratore, in quanto sottoscritta da entrambi; vincolante solo per il datore di lavoro, in quanto unicamente sottoscritta da quest’ultimo.
In tale ultima situazione, si concede al lavoratore un ampio margine di libertà una volta concluso il precedente impiego per scegliere o meno di accettare il nuovo incarico. Ci si trova, pertanto, dinnanzi alla proposta di un datore di lavoro di offrire un impiego sotto forma di atto unilaterale. In tale situazione sarà soltanto il datore di lavoro, in virtù di quanto previsto dall’art. 1331 c.c., a rimanere vincolato dalla propria dichiarazione, la quale diventerà una proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c..
La seconda tipologia, invece, è un vero e proprio negozio bilaterale – ossia un contratto preliminare – in cui entrambe le parti si impegnano alla conclusione di un preciso accordo entro i termini concordati. Il contratto, in tale situazione, verrà sottoposto a clausola sospensiva: gli effetti dell’accordo vengono posticipati rispetto alla stipulazione del negozio.
L’oggetto dell’accordo è la prossima assunzione del lavoratore, il quale, mediante sottoscrizione del contratto preliminare, si obbliga ad assumersi l’impegno di accettare l’assunzione del nuovo datore di lavoro. Nel momento in cui l’assunzione si attualizzerà, il precedente contratto preliminare sottoscritto verrà meno e si procedere alla stipula del nuovo contratto di lavoro.
Nel contratto preliminare, tuttavia, vengono già previste delle condizioni che poi si ritroveranno nel contratto di lavoro definitivo.
Precisiamo che la sottoscrizione della lettera di impegno all’assunzione non prevede l’iscrizione del lavoratore all’interno del c.d. LUL (Libro Unico Lavoratori) o nessun’altra incombenza amministrativa.
Per quanto riguarda, invece, le formalità della lettera di impegno all’assunzione, occorre preliminarmente precisare che la stessa non è prevista esplicitamente all’interno del Codice Civile; pertanto, si dovrà fare generico riferimento a quanto indicato dalla normativa.
La legge non prevede una obbligatorietà della forma scritta per le lettere di impegno all’assunzione. Tuttavia, ragionando esegeticamente sullo scopo di tale strumento, il quale concerne l’assicurare al lavoratore che darà le proprie dimissioni presso il precedente datore di lavoro la certezza di essere assunti presso nuovo luogo, la lettera dovrà essere scritta e validata da entrambe le parti.
Quanto detto proprio al fine di rendere certo il risultato finale e non esporre il lavoratore ad un rischio inutile.
Inoltre, a risolvere il dubbio sull’obbligatorietà della forma scritta, interviene il combinato disposto tra il D.Lgs. n. 152/2007 e l’art 1351 c.c.. Il D.Lgs. n. 152/2007 si occupa di definire le modalità che dovranno sussistere nelle comunicazioni al lavoratore precisando che tutte quelle che avranno a che vedere con le assunzioni dovranno assumere la forma scritta; mentre, l’art. 1351 c.c. prevede la nullità del contratto preliminare nel caso in cui la forma usata non sia la medesima del contratto definitivo.
Vediamo adesso quali dovranno essere i contenuti essenziali che dovranno sussistere per rendere lecita la lettera di impegno all’assunzione. Prima di entrare nel dettaglio, occorre soffermarsi sul fatto che, tale lettera, dovrà contenere tutti gli elementi che saranno poi presenti nell’effettivo contratto di lavoro.
Tra i requisiti obbligatoriamente presenti si segnala
-Dati delle parti. Gli stessi ricomprendono nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, nonché indirizzo della sede legale, partita iva, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
-Luogo in cui si svolgerà la prestazione lavorativa;
-Data dell’inizio del lavoro futuro;
-Tipologia della prestazione lavorativa;
-Durata del rapporto di lavoro, con precisazione se lo stesso sarà a tempo indeterminato o determinato;
-Orario di lavoro. Inoltre, nel caso in cui la prestazione lavorativa sarà su turni, dovrà quantomeno essere indicata la fascia oraria in cui viene richiesta la reperibilità;
-Inquadramento. Tale requisito prevede l’obbligatoria indicazione delle mansioni svolte, del livello e della qualifica che verranno riconosciute al lavoratore;
-Tipologia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (c.d. CCNL) applicato;
-Eventuale periodo di prova. Qualora il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, lo stesso sarà indicato all’interno del CCNL di riferimento; nel caso in cui si tratti di un tempo determinato, invece, lo stesso dovrà essere parametrato al livello e al quantitativo di giorni che compongono il contratto;
-Retribuzione, precisando se la stessa sarà netta o lorda;
-Ferie, ricomprese indicazioni relative a modalità di fruizione e durata;
-Preavviso, qualora il lavoratore voglia recedere anticipatamente dal rapporto di lavoro.
Oltre a quanto esposto, possono poi essere inserite all’interno della lettera di impegno all’assunzione delle clausole accessorie, tra cui rientrano: clausola risolutiva espressa, precedenza rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato e patto di non concorrenza.
Interessante la clausola risolutiva espressa, la quale nasce al fine di tutelare il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore, nonostante l’obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto preliminare, non si presenti a lavoro e non adempia a quanto concordato. Qualora ciò accada, potrà esser prevista anche una penale, ossia una somma di denaro – versata a titolo di risarcimento – equivalente al danno patito dal datore di lavoro in conseguenza alla inottemperanza del lavoratore.
La lettera di impegno all’assunzione è modificabile, nel senso che, in sede di contratto definitivo, si potranno prevedere alcune concordate modifiche. Tuttavia, tali operazioni di modifica, sono caldamente sconsigliate e molto complesse, facendo spesso e volentieri sorgere burrascose liti tra le parti. Sarebbe, quindi, preferibile che il contratto definitivo contenga precisazioni scritte sulle modifiche apportate – ed accordate – rispetto alla lettera di impegno all’assunzione.
Tra le problematiche che si riscontrano con più frequenza a seguito di formulazioni della lettera di impegno all’assunzione si segnalano: qualora ci siano state modifiche nell’assetto aziendale, incongruenze sul luogo dell’attività lavorativa rispetto a quella indicata; modifiche sulla retribuzione; inserimento di clausole, come il patto di prova, che non risultavano essere state indicate nella lettera di impegno all’assunzione.
Tali elementi, concordati in sede di sottoscrizione della lettera di impegno, avranno una valenza che dovrà essere considerata anche alla stipula del contratto definitivo.
Ma cosa succede se il datore di lavoro o il lavoratore non rispettano l’impegno assunto con la sottoscrizione della lettera di impegno all’assunzione?
Iniziamo dal datore di lavoro. Come anticipato, la lettera presenta la natura di contratto preliminare, pertanto, se il datore di lavoro contravviene si configurerà un inadempimento contrattuale. La parte lesa, in conseguenza a ciò, potrà richiedere la risoluzione del contratto o l’adempimento; nonché il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c., anche in caso di rinuncia all’adempimento.
Pertanto, il lavoratore potrà richiedere l’adempimento – in virtù di quanto previsto dall’art. 2932 c.c., in materia di adempimento in forma specifica – così interpellando l’autorità giudiziaria affinché obblighi il datore di lavoro alla sua assunzione. Diversamente, potrà rinunciare all’adempimento e richiedere la risoluzione contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Risulta essere fondamentale, nella richiesta di adempimento, la tempestività e l’assenza di atti che facciano presumere l’intenzione del lavoratore di risolvere il contratto. La giurisprudenza di merito, infatti, con la pronuncia n. 8889/2003 è intervenuta a ribadire tali aspetti, rigettando il ricorso di un lavoratore che non soltanto aveva intrapreso già un altro rapporto di lavoro ma aveva, peraltro, richiesto l’adempimento facendo passare un notevole lasso temporale.
Nel caso in cui sia, invece, il lavoratore a non rispettare l’impegno assunto con la lettera, lo stesso dovrà obbligatoriamente risarcire il datore di lavoro. Nel caso in cui, in tale lettera, sia stata anche inserita una clausola penale, il datore di lavoro potrà ottenere una ingiunzione al pagamento concernente l’importo previsto da detta clausola.
Nel caso in cui non sia stata inserita alcuna penale, il datore di lavoro, per vedersi quantificato il danno patito dovrà dimostrare l’entità dello stesso, ad esempio provando la mancata esecuzione di un lavoro o gli oneri conseguenti alla ricerca di nuovo personale.
Esempio di Lettera di Impegno all’Assunzione
Proponiamo di seguito un esempio di lettera di impegno all’assunzione, utile per chi desidera scrivere questo tipo di comunicazione.
Oggetto: Impegno di assunzione entro il termine del ….
Abbiamo il piacere di comunicarLe che l’esito dei colloqui di selezione è risultato positivo ed è, pertanto, intendimento della scrivente Società di procedere alla Sua assunzione non appena Lei potrà dare la Sua disponibilità in relazione ai Suoi attuali impegni di lavoro.
Resta inteso che l’impegno di cui alla presente lettera sarà vincolante fino alla data del …. e, pertanto, trascorso tale termine senza che Lei abbia assunto servizio, la nostra Società si riterrà svincolata da ogni obbligo nei Suoi confronti.
A conferma di quanto comunicatoLe verbalmente, le precisiamo che il Suo inquadramento sarà il seguente: ….
…. e la Sua retribuzione lorda sarà pari a lire …. mensili per n. …. mensilità.
Riservandoci di meglio precisare in dettaglio le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro, facciamo fin da ora riferimento al C.C.N.L. …. ed a tutte le condizioni economiche e normative in esso previste.
Lei sarà assunto con contratto a tempo indeterminato e sarà previsto un periodo di prova di ….
In attesa che Lei ci restituisca una copia della presente firmata per accettazione, Le porgiamo i nostri migliori saluti.
Firma
Fac Simile Lettera di Impegno all’Assunzione
In questa sezione è possibile trovare un modello di lettera di impegno all’assunzione editabile e compilabile da scaricare e stampare. Il fac simile lettera di impegno all’assunzione presente è messo a disposizione in formato DOC, questo significa che il modulo può essere aperto e modificato utilizzando Word, per compilare la lettera inserendo i dati mancanti come spiegato in precedenza.
Trattandosi di un fac simile editabile, la lettera di impegno all’assunzione può poi essere convertita in PDF, se necessario.